
Come noto, a seguito dello scoppio dell’emergenza pandemica, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell’UE hanno istituito il c.d. Next Generation EU, uno strumento finanziario da 750 miliardi di euro previsto dal Regolamento UE 2020/2094 con lo scopo – tra le altre cose – di fornire sostegno ai singoli Stati membri per investimenti e riforme.
In tale contesto, si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): lo strumento di programmazione con cui l’Italia ha individuato una serie di riforme strutturali per il rilancio economico e sociale del Paese, da realizzare grazie all’utilizzo degli anzidetti fondi europei di Next Generation EU. A tal riguardo, assume un rilievo preminente il fatto che tra i dichiarati scopi del PNRR vi sia quello di rilanciare l’attività della Pubblica Amministrazione e incentivare il più possibile la prevenzione della corruzione, scoraggiando così gli ancora diffusi fenomeni di maladministration.
È pacifico, infatti, che la strategia di prevenzione di detti fenomeni debba imperniarsi, tra le altre cose, su un’adeguata combinazione di misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Tra queste, un’importanza preminente è evidentemente assunta dalle disposizioni poste ad evitare gli effetti distorsivi del c.d. pantouflage o revolving doors.
Come noto, si indicano con pantouflage tutte quelle situazioni di possibile corruzione connesse all’impiego nel settore privato, di un dipendente pubblico a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Nello specifico, l’art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 165/2001 stabilisce che “…I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri…”.
La normazione in materia di pantouflage, dunque, mira ad evitare che determinate posizioni lavorative possano essere foriere di fenomeni corruttivi; in particolare, il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e, così, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’Amministrazione per ottenere una posizione di vantaggio presso il soggetto privato con cui entra in contatto.
Come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza, le disposizioni in merito al pantouflage mirano dunque ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi, limitando per un tempo ragionevole l’autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Ebbene, tale istituto acquisisce evidentemente un’importanza strategica nell’attuale congiuntura, nella quale la ripresa resiliente e la valorizzazione delle risorse e degli strumenti per la crescita messi a disposizione dal PNRR impongono non sono l’implementazione di regole a tutela della trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, ma anche un nuovo paradigma d’impresa che si presenti in perfetta compliance con tali regole e che impronti alle stesse le politiche di programmazione, reclutamento e sviluppo economico-industriale.
Sotto questo specifico profilo, specie per gli operatori economici che approcciano al PNRR ai fini dello sviluppo e della ripresa e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, il rispetto di tali regole costituisce momento che deve geneticamente contraddistinguere il relativo operato mediante un’adeguata valutazione dei rischi e programmazione di altrettanto adeguate misure a presidio dei medesimi (ad esempio mediante adeguamento dei modelli organizzativi 231 esistenti o implementazione della normativa aziendale anticorruzione); il tutto anche al fine di evitare che eventuali violazione degli obblighi di pantouflage possano pregiudicare il conseguimento di vantaggi e benefici economici e le chance che il PNRR garantirà alle imprese italiane.