Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili: uno strumento di pianificazione e analisi che il legislatore ha dovuto rendere obbligatorio per prevenire squilibri finanziari e favorire la continuità aziendale.
Con la nuova versione dell’art. 2086 del Codice Civile il legislatore instituisce l’obbligo per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di introdurre in azienda gli Adeguati Assetti Organizzativi Amministrativi e Contabili.
Dal punto di vista temporale il sopra menzionato articolo è entrato parzialmente in vigore nella sua nuova versione dal 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza e successivamente, dopo diverse proroghe, differimenti e modifiche, il 15.7.2022 nella totalità della sua applicazione. Pertanto da tale data si sono iniziati a vedere i suoi effetti anche nella quotidianità della gestione aziendale, comprese le azioni creditorie verso la società in primis e verso i soci eventualmente in seconda battuta, nonché le molte più frequenti azioni di responsabilità verso gli amministratori.
La nuova versione dell’art. 2086 del Codice Civile sottolinea quindi l’obbligo per l’imprenditore di adottare misure organizzative, amministrative e contabili adeguate alla natura e alle dimensioni dell’impresa al fine di consentire la pronta individuazione di situazioni di squilibrio patrimoniale e finanziario in modo da attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Anche se in tale quadro normativo non adottare gli Adeguati Assetti potrebbe aprire la strada a numerose azioni di responsabilità per danni contro gli amministratori, organi di controllo ed in alcuni casi anche ai soci, aldilà dell’aspetto redarguitivo è necessario che ormai sia chiaro a tutti gli imprenditori che la loro applicazione è, e deve essere vista come un’opportunità e non soltanto come un obbligo, infatti essi sono strumenti cruciali non solo per essere compliant alla normativa aziendale, ma anche e soprattutto per migliorare l’efficienza operativa e mitigare i rischi aziendali.
Nell’odierno contesto in continua evoluzione, infatti, nonostante il bilancio sia un utile metro di valutazione dei risultati aziendali, esso non consente di avere un approccio anticipatorio.
Per essere efficaci invero è necessario soffermarsi a valutare anche quelli che sono indicatori di natura qualitativa che meglio possono far comprendere le inefficienze in grado di minare la continuità aziendale. Ciò include ad esempio altri indicatori quali il clima aziendale, se ostile e poco collaborativo, la scarsa propensione alla formazione, l’assenza di innovazione nei prodotti o servizi offerti e il monitoraggio della soddisfazione dei clienti etc.
In aggiunta a ciò abbiamo quello che invece il Legislatore ritiene di fondamentale importanza per l’adozione di un adeguato assetto, e cioè il monitoraggio prospettico delle performance finanziarie dell’azienda, in tutte le sue forme, che consenta di individuare con un’anteriorità di almeno 12 mesi, dice la norma, un eventuale scenario di deficit finanziario al fine di prevenirlo ex ante e non curarlo ex post.
In conclusione possiamo affermare che il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza richiede un approccio proattivo e un monitoraggio costante del respiro finanziario dell’azienda da parte della governance aziendale. Soci e amministratori devono quindi essere consapevoli delle proprie responsabilità e agire sfruttando quanto previsto dalla nuova normativa avendo tutti come obiettivo comune quello di prevenire eventuali crisi ed assicurare la continuità aziendale attraverso la pianificazione.