Quale impresa

REFERENDUM GIUSTIZIA: cosa sarà? Due voci a confronto

Il referendum in materia di giustizia ci porterà alle urne per confermare o bocciare la legge di riforma costituzionale della magistratura recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» del 30 ottobre 2025 (cd. “riforma Nordio”). La legge, che modifica sette articoli della Costituzione, ha aperto uno dei dibattiti più rilevanti degli ultimi decenni sull’equilibrio tra i poteri.

Proviamo a sintetizzare alcune tra le ragioni del “Sì” e del “No”, per recarci in cabina elettorale con maggiore consapevolezza. Due voci e quattro mani rispondono a cinque domande interpretando le due opposte posizioni. Diteci la vostra inquadrando il QR Code!

La riforma Nordio prevede la modifica degli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.

Con la sua conferma i problemi della giustizia italiana sarebbero risolti?

 

SI’ – Sostenere che una riforma risolva istantaneamente ogni criticità sarebbe irrealistico, ma la riforma Nordio interviene sui nodi strutturali che finora hanno impedito qualsiasi vera accelerazione. Modificare la Costituzione significa agire sul “DNA” della giustizia italiana: senza una revisione degli organi di governo (CSM) e della distinzione delle funzioni, le leggi ordinarie rimarranno sempre palliativi.

Il “Sì” è il primo passo indispensabile per abbattere la burocratizzazione del sistema e l’eccessiva politicizzazione delle correnti, creando finalmente l’ambiente adatto affinché i processi siano più rapidi e le decisioni più trasparenti. Non è solo una questione di regole, ma di cambiare la cultura organizzativa della magistratura per metterla davvero al servizio del cittadino.

NO – La riforma interviene su alcuni degli articoli più delicati della nostra Costituzione che definiscono la struttura della magistratura, l’autogoverno e il sistema disciplinare, ma non incide sul funzionamento concreto della giustizia, che rimarrebbe affaticata, né si sofferma sulla necessità di un sistema di nomine più oggettivo e trasparente. Residuerebbero comunque molti problemi, tra i quali: il sottodimensionamento dei magistrati; la carenza di personale amministrativo; la lentezza delle infrastrutture informatiche; l’eccessiva gerarchizzazione delle procure; l’enorme carico di procedimenti che gravano sugli uffici giudiziari. Insomma, il servizio reso a cittadini e imprese di certo non migliorerebbe. Il PNRR è stato la prova che la macchina della giustizia funziona quando le risorse sono adeguate. L’assunzione di circa 12.000 addetti all’Ufficio per il processo ha avuto un effetto positivo e statisticamente significativo sulla capacità di smaltimento dei procedimenti e sui tempi della giustizia, soprattutto nei processi più complessi. Eppure, con la fine del PNRR, solo una parte degli addetti verrà stabilizzata, pertanto i risultati ottenuti molto probabilmente saranno diluiti nel tempo.

 Tre i pilastri della riforma: due CSM distinti (uno per i giudici e uno per i PM); separazione delle carriere tra giudici e PM;

un nuovo organo costituzionale: l’Alta Corte disciplinare per tutti i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati ordinari.

Sarà un’evoluzione?

 

SI’ – Separare le carriere significa evitare interferenze tra giudici e pubblici ministeri. Ed è una separazione ormai adottata in quasi tutte le democrazie liberali, dove, anzi, in molte, è prevista la dipendenza dei PM dal Ministro della Giustizia. Eppure, in quelle democrazie non ci sono forme di assoggettamento alla politica. Si pensi alla Francia, dove è stato imprigionato l’ex Presidente della Repubblica, ma anche a Olanda, Belgio, Austria, Germania, Polonia, Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia. Si tratta di un’evoluzione necessaria verso il modello del “giusto processo”. La distinzione dei CSM e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare garantiscono maggiore terzietà. Un organo disciplinare esterno e indipendente evita che la magistratura giudichi se stessa in modo autoreferenziale, aumentando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e assicurando che il merito e la responsabilità siano i veri pilastri della carriera giudiziaria.

NO – La riforma prevede che un terzo di membri laici del CSM venga sorteggiato, tra professori di Diritto e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune, e che due terzi di membri togati siano estratti a sorte tra tutti i magistrati giudicanti o requirenti. Una forte presenza di componenti laici e di membri scelti tramite sorteggio – senza più alcun ruolo della Cassazione – è prevista anche per l’Alta Corte disciplinare… Voi affidereste la nomina del Consiglio comunale o regionale, o di qualsiasi altra assemblea che prende decisioni fondamentali per la vita pubblica, a un sorteggio temperato dalla politica?

 Giudici e pubblici ministeri: da un’unica magistratura a due carriere separate.

Si auspica un miglior esito dei processi in termini di tempi, dati, errori giudiziari e ingiuste detenzioni.

Era davvero necessario un referendum?

SI’ – La separazione delle carriere non è una punizione per i magistrati, ma una garanzia per il cittadino. Attualmente, il fatto che chi accusa e chi giudica appartengano allo stesso ordine può creare un’innaturale vicinanza culturale e professionale. Separare i percorsi significa attuare pienamente l’Articolo 111 della Costituzione: il processo è giusto solo se il giudice è terzo e imparziale, distinto dalle parti. Il referendum è fondamentale perché restituisce la parola ai cittadini su una scelta di civiltà giuridica che punta a ridurre il rischio di pregiudizi decisionali e, di riflesso, le troppe ingiuste detenzioni. L’indipendenza dei singoli magistrati è perseguita tramite il sorteggio, escludendo per i membri togati ogni mandato correntizio e indebolendo per i membri laici ogni automatico legame partitico. Il sorteggio è sì un limite, ma per pratiche clientelari e spartitorie che non poche volte finiscono con il premiare più che il merito professionale la fedeltà alla corrente.

NO – I Costituenti nel 1948 scelsero di forgiare la magistratura come corpo unico per evitare che il pubblico ministero potesse diventare strumento del potere politico, e cioè che il Governo potesse influenzare indirettamente i processi, decidendo su chi indagare o su chi sostenere un’accusa. Di qui anche la scelta di garantire una continuità culturale tra chi accusa e chi giudica, con una condivisione di stessi limiti e garanzie, e con un unico criterio orientativo: la legalità e l’imparzialità. La separazione, invece, porterebbe al rischio di una deriva inquisitoria, con indagini e processo sbilanciati, un’accusa troppo potente e minori tutele per l’indagato. Non ci sono evidenze che suggeriscano che le carriere separate migliorino le garanzie o riducano gli errori, anzi, sembrerebbe vero l’esatto contrario. Sul fronte dei tempi, poi, la lentezza dei processi rimarrebbe cronica. Secondo la Commissione europea per l’efficacia della giustizia (cfr. Rapporto CEPEJ 2024-dati 2022), l’Italia dispone di: 12,2 giudici ogni 100.000 abitanti, contro una mediana europea di 21,5; 3,7 pubblici ministeri ogni 100.000 abitanti, a fronte di una mediana europea pari a 14,5 PM per 100.000 abitanti, con un numero di procedimenti sensibilmente superiore alla media. L’Italia, quindi, ha circa il 40% di giudici in meno rispetto agli ordinamenti europei comparabili. Nel 2022 è stato necessario modificare la Costituzione per introdurre la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Per aver cura della giustizia italiana, invece, non occorre un referendum confermativo e senza quorum. Basterebbe un investimento stabile e strutturale nelle risorse che ogni giorno fanno funzionare gli uffici giudiziari, rafforzando l’organizzazione e il capitale umano.

Il potere dei giudici sarà rafforzato? L’indipendenza e l’autonomia della magistratura saranno salvaguardate?

SI’ – La riforma non intacca l’indipendenza, ma libera la giustizia dal peso dell’autoreferenzialità. L’autonomia del magistrato è preservata poiché il Pubblico Ministero non viene sottoposto al controllo dell’Esecutivo, ma rimane un organo indipendente sotto il proprio CSM (e non diverrebbe “onnipotente”, come invece sostiene qualcuno). Anzi, l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare composta anche da membri laici di alto profilo garantisce che il controllo sulla condotta dei magistrati sia trasparente e sottratto a logiche di “corrente”, rafforzando la credibilità dell’intero ordine giudiziario agli occhi del Paese. Peraltro, il testo di riforma introduce una ulteriore garanzia rispetto al testo del 1948 che, all’ultimo comma dell’art.107, affida alla legge ordinaria e non alla legge costituzionale (come invece previsto dalla riforma), le garanzie per assicurare forme e modi dell’indipendenza del Pubblico ministero.

NO – Autonomia e indipendenza sono i connotati essenziali di un processo giusto e valori da perseguire con l’equilibrio tra poteri dello Stato, preziosa eredità che i Padri Costituenti ci hanno lasciato da preservare. Non bisogna dimenticare, poi, che il PM è stato concepito con il ruolo di garante della legalità e non come antagonista processuale o avvocato dell’accusa. Per la prima volta dalla nascita della Repubblica con questa riforma si prevede un organo che decide su: nomine e conferme dei dirigenti degli uffici; trasferimenti; progressioni di carriera; pareri e circolari ordinamentali. Cosa sarà? Magistrati più deboli, perché privi di legittimazione elettiva, e quindi togati meno autorevoli e più esposti alle dinamiche interne e alle pressioni esterne; maggior peso della maggioranza politica più forte, considerato il filtro parlamentare sugli elenchi laici; nomine più vulnerabili, perché le scelte sulle procure sarebbero assunte da un CSM con un baricentro più politico. Questa riforma non riduce il rischio di interferenze illegittime, semplicemente lo sposta: dalle correnti ai partiti politici, che diventerebbero decisivi nella nomina dei procuratori della Repubblica. Anche per questo occorre votare “No” al referendum.

Il 22 e il 23 marzo ci recheremo alle urne elettorali per esprimerci sulla modifica della nostra Costituzione.

Siamo pronti a rimettere mano alla carta costituzionale del 1948?

SI’ – Stiamo assistendo a continue allusioni alla “politica” e ai politici come il male dal quale stare lontani, e si persegue in un’ostentata falsificazione dei contenuti della riforma. Aggiornare la Carta non significa tradirla, ma onorarne lo spirito adattandola alle sensibilità odierne. I Padri costituenti hanno previsto essi stessi il meccanismo di revisione (art. 138) proprio per permettere alla democrazia di evolversi. A distanza di 80 anni dall’elezione dell’Assembla Costituente, siamo finalmente pronti perché il dibattito è maturo e perché una Costituzione viva deve saper correggere quelle prassi che negli anni hanno mostrato criticità operative, invecchiando meno bene delle altre.

NO – Non siamo realmente pronti, perché la narrazione che è stata portata avanti, di una riforma necessaria per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, è completamente priva di fondamento empirico. Non si è compreso del tutto, invece, che parliamo, di fatto, della sola configurazione istituzionale dei rapporti tra magistratura e politica. Ed è con questa mancanza di consapevolezza che ci si accinge a dare il benestare a una modifica della Costituzione… Quest’anno ricorrono gli 80 anni dall’elezione dell’Assemblea Costituente: tanti gli eventi celebrativi in programma. Ma, a questo punto, forse dovremmo iniziare a interrogarci sul se, nei prossimi anni, vogliamo celebrare solo amabili resti.